Le competenze ed il funzionamento dell’Albo Gestori Ambientali sono state oggetto di un decreto Ministero dell’Ambiente (N. 120 del 3 giugno 2014) che entrerà in vigore dal 7 settembre 2014, abrogando e sostituendo il precedente regolamento dell’Albo Gestori Ambientali, attuando quanto previsto dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, a seguito delle modifiche applicate con il D.Lgs. 205/2010.
Le modifiche più rilevanti riguardano:
- riorganizzazione delle categorie d’iscrizione;
- definizione del ruolo del responsabile tecnico;
- semplificazioni amministrative.
Riorganizzazione delle categorie d’iscrizione
Le categorie di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali vengono riorganizzate istituendo le seguenti nuove categorie:
- categoria 2-bis per i produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti non pericolosi (senza limiti quantitativi) e i propri rifiuti pericolosi fino a 30 Kg/litri al giorno;
- categoria 3-bis per i distributori ed i trasportatori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche gestiti con le procedure semplificate;
- categoria 6 per le imprese che effettuano soltanto trasporto transfrontaliero di rifiuti;
- categoria 7 per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci ed i porti, ai quali nell’ambito del trasporto intermodale sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico da parte dell’impresa ferroviaria o navale.
Rimangono invariate le altre categorie relative a:
- raccolta e trasporto di rifiuti urbani – categoria 1;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi – categoria 4;
- raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi – categoria 5;
- intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione – categoria 8;
- bonifica di siti – categoria 9;
- bonifica di beni contenenti amianto – categoria 10.
Il Comitato nazionale potrà individuare e disciplinare specifiche sottocategorie di iscrizione.
Definizione del ruolo di responsabile tecnico
Il responsabile tecnico assume il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti, il Comitato Nazionale definirà i requisiti di tale figura per ciò che riguarda:
- il titolo di studio;
- gli anni e la tipologia di esperienza maturata nel settore di attività;
- le modalità ed i contenuti del percorso formativo e dell’aggiornamento quinquennale, con verifica di apprendimento, svolta dalle sezioni regionali dell’Albo.
Se il responsabile tecnico è svolto da un soggetto esterno all’azienda, il Comitato Nazionale definirà i limiti ed i criteri per l’assunzione degli incarichi.
Semplificazioni amministrative
Le semplificazioni amministrative introdotte dal decreto prevedono:
- l’autocertificazione di permanenza dei requisiti richiesti per l’iscrizione in caso di rinnovo o di variazioni;
- la sostituzione delle perizie con la certificazione dell’idoneità dei mezzi da parte del responsabile tecnico;
- l’acquisizione d’ufficio da parte della sezione regionale dell’Albo delle variazioni societarie trasmesse al REA.
Inoltre le domande e le comunicazioni delle imprese destinate alle sezioni regionali, dovranno avvenire telematicamente, accedendo al portale delle camere di commercio.
Disposizioni transitorie
I soggetti iscritti prima della variazione della normativa, saranno considerati con iscrizione valida ed efficacia fino alla scadenza dell’iscrizione, e tali saranno considerate le domande d’iscrizione presentate alle sezioni regionali avvenute entro il 7 settembre 2014.
Sino all’ingresso delle disposizioni di competenza del Comitato Nazionale, saranno da ritenersi valide le disposizioni emanate dallo stesso sulla base della normativa previgente.