Abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti, è un reato?
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30910/2014, nel riesaminare il ricorso ad una sentenza di condanna per violazione dell’art. 256, commi 1, lettera b) e 2, del D.Lgs. 152/2006, a causa dell’abbandono, ad opera dell’imputato, su un terreno di proprietà di terzi di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ha decretato se sia reato permanente o istantaneo.
- REATO CONTINUATIVO – (Caso tipico di chi opera gestione dei rifiuti): Qualora “l’attività di abbandono e di deposito incontrollato dei rifiuti è prodromica ad una successiva fase di smaltimento ovvero di recupero del rifiuto stesso, caratterizzandosi, pertanto, essa come forma, per quanto elementare, di gestione del rifiuto (della quale attività potrebbe dirsi che essa costituisce il “grado zero”) la relativa attività permea di sé l’intera condotta (quindi sia la fase prodromica che quella successiva) integrando, pertanto, una fattispecie penale di durata, la cui permanenza cessa soltanto con il compimento delle fasi ulteriori rispetto a quella di rilascio, tutto ciò con le derivanti conseguenze anche a livello di decorrenza del termine prescrizionale”.
- REATO ISTANTANEO – (Caso tipico dei produttori o detentori di rifiuti): Nel caso in cui “…siffatta attività non costituisca l’antecedente di una successiva fase volta al compimento di ulteriori operazioni aventi ad oggetto appunto lo smaltimento od il recupero del rifiuto, ma racchiuda in sé l’intero disvalore penale della condotta, non vi è ragione di ritenere che essa sia idonea ad integrare un reato permanente; di ciò in quanto, essendosi il reato pienamente perfezionato ed esaurito in tutte le sue componenti oggettive e soggettive, risulterebbe del tutto irragionevole non considerarne ormai cristallizzati i profili dinamici fin dal momento del rilascio del rifiuto, nessuna ulteriore attività residuando alla descritta attività di abbandono.”.
Grazie a questo intervento è stata acclarata la questione relativa al “momento consumativo del reato”, ai fini della decorrenza dei termini di prescrizione del reato. I giudici della Cassazione, rimandano al giudice di merito la valutazione “…se l’azione di abbandono e deposito del rifiuto si vada ad innestare in una più articolata fase…di gestione dello stesso ovvero se debba, invece, intendersi definita e conclusa in tutti i suoi elementi e non più dotata di un ulteriore dinamismo criminoso.”.
Fonte: www.ambiente.it / a cura di Luca D’Alessandris