Add.
Via Antica Massa, 52 / 54033 - CARRARA (MS)
Hai qualche domanda?
+39 0585 / 856797
CONTATTACI
Hai qualche domanda?+39 0585 / 856797
Add.Via Antica Massa, 52 / 54033 - CARRARA (MS)
Seguici sui nostri social
Page title icon

Trasporto rifiuti in forma ambulante

Trasporto rifiuti

Il trasporto rifiuti in forma ambulante e relativo commercio, è stato oggetto d’intervento da parte della Suprema Corte (sentenza n. 29992/14 del 09 luglio 2014) che ha chiarito l’argomento relativo la raccolta, il trasporto e il commercio ambulante dei rifiuti svolto da “robivecchi” o “cenciaioli”, rifiuti in larga parte costituiti da rottami ferrosi, raccolti e venduti a centri di recupero autorizzati di rottami.

Perché questa sentenza?

  • Scopo della sentenza era valutare il ricorso avanzato dal Procuratore della Repubblica di Asti, a seguito della sentenza del GIP che aveva assolto un imputato dal reato di trasporto di rifiuti urbani e speciali, (rottami ferrosi), ai sensi dell’art. 256, c. 1 del D.Lgs. 152/2006, sprovvisto dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, disciplinata dall’art. 212 del D.Lgs. 152/2006.

Annullamento sentenza di assoluzione: La sentenza è stata annullata dalla Cassazione, poiché il reato non rientra in un campo di deroghe dal sistema sanzionatorio individuato nell’art. 266, c 5 del D.Lgs. 152/2006 che esonera dall’applicazione degli articoli 189 (dichiarazione MUD), 190 (registro di carico e scarico), 193 (Formulario Identificazione Rifiuto) e 212 (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali) l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

Motivazione dell’annullamento della sentenza del GIP: La Corte Suprema ha inoltre indicato il campo d’applicazione sanzionatorio del caso, nell’art. 256, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216 ….”.

  • In assenza dei requisiti della professionalità della condotta, la S.C. ha stabilito che tale sistema sanzionatorio è applicabile a chiunque, poiché trattasi di reato comune e non reato proprio, considerato il fatto che tali attività sono svolte a seguito di un attività primaria diversa, che prevede dei titoli abilitativi, e che non rientra in un esercizio puramente occasionale.
  • L’occasionalità infatti esime la sanzione come previsto dalla sentenza 5031/2012, che ha acclarato che con “attività” va intesa una condotta non occasionale e sprovvista dalla necessità di eventuali ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché possa essere integrata la fattispecie criminosa.
  • Nel caso specifico non è inoltre possibile rilevare una minore o maggiore entità del volume d’affari, oggetto di rilevanza per il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado, poiché trattasi di attività su piccola scala, legata alla raccolta di modeste quantità di rifiuti abbandonati o consegnate da privati.
  • Le sanzioni previste infatti si applicano anche nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti, seppure in modo astratto, escludendo le deroghe previste dall’art. 266, c 5 dell’D.Lgs. 152/2006. Ciò avviene poiché il Legislatore non ha apportato nessuna modifica sul contenuto e l’efficacia delle deroghe negli anni, seppur messo in dubbio in numerose occasioni, conferendo legittimità a quanto esistente nella legislazione corrente.

Quando è allora possibile svolgere l’attività di raccolta, trasporto e commercio ambulante di rifiuti in deroga alla normativa sui rifiuti?

  • Le deroghe sono in vigore quando vengono rispettate le condizioni previste dalla normativa speciale sul commercio ambulante, ex D.Lgs. 114/1998, le relative normative regionali attuative, che prevedono il rilascio di una licenza comunale al commercio ambulante e l’iscrizione alla C.C.I.A.A. di competenza territoriale, in cui deve essere specificato l’oggetto dell’attività e la tipologia di rifiuti raccolti, trasportati e commercializzati.

Come devono comportarsi gli impianti destinatari?

  • Il destinatario è chiamato a verificare preventivamente il possesso dei requisiti e titoli abilitativi, rispettando quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, per il commercio di tali rifiuti da parte degli ambulanti.